Si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
L’invalidità si può definire come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
Per la legge italiana, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per arresto congenito o precoce dello sviluppo dell’intelligenza o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
L’invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale (ad esempio “invalido civile al 50%”).
Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ecco una serie di domande e risposte per chiarire maggiormente le questioni inerenti all'invalidità:
D: Come posso ottenere il riconoscimento di invalidità?R: Si considerano invalidi civili i cittadini non minorenni affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, questi ultimi unicamente ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento. D: Chi può presentare domanda per il riconoscimento della invalidità civile?
R: L’interessato che si ritiene invalido; chi rappresenta legalmente l’invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);amministratore di sostegno (v. paragrafo successivo); chi cura gli interessi dell’invalido (il curatore nel caso degli inabilitati).
D: A chi si presenta la domanda per il riconoscimento della invalidità civile?R: La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all'INPS territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2010 la presentazione della domanda avviene in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, in prima battuta, il medico curante.
D: Chi riconosce l’invalidità civile?
R. L’invalidità civile è riconosciuta dalla ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico dell'INPS quale componente effettivo. Alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC). D: Come si presenta la domanda? R. Per la presentazione della domanda occorre ottenere il rilascio del certificato introduttivo dal medico curante che diviene medico certificatore. Egli deve attestare la natura delle infermità invalidanti compilando appositi modelli di certificazione predisposti dall'INPS. Una volta compilato al computer ed inviato telematicamente il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che la persona dovrà poi esibire al momento della visita. Il certificato introduttivo ha validità 30 giorni. Anche la presentazione della domanda vera e propria all'INPS deve avvenire per via telematica a cura della persona che richiede il riconoscimento dell’invalidità. Può essere fatta autonomamente se la persona dispone del codice PIN (un codice numerico personalizzato che consente di accedere al servizio) oppure attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, ecc.
Il sistema, in questa fase, abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che la persona sta presentando. Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visite e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione ASL. Il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato in seguito. Se, invece, non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia. E’ possibile richiedere la visita domiciliare. Il certificato medico di richiesta della visita domiciliare deve essere inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita presso l’ASL. Il richiedente può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia.
D: Ci sono dei diritti per chi assiste la persona colpita da ictus? Cosa sono i permessi retribuiti?
R: Il soggetto che assiste la persona colpita da disabilità o una persona anziana (in inglese caregiver) normalmente è coniuge, fratello, figlio o altro familiare. La legge 104 del 5.2.1992 stabilisce all'art. 33 che, a condizione che la persona bisognosa non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente pubblico o privato che l’assiste ha diritto di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da retribuzione, anche in maniera continuativa. Il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per assistere la stessa persona. Tuttavia per lo stesso figlio è riconosciuto a entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente. Il lavoratore che ha ottenuto il permesso ha poi diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
D: Cosa sono i congedi retribuiti?
R: Sono permessi retribuiti che spettano a beneficiari potenziali: coniuge, genitore, figli, fratelli, sorelle, con condizioni diverse di priorità nell'accesso ai congedi. La Corte Costituzionale ha esteso il beneficio anche ai parenti e affini entro il 3° grado. Rimane ferma la condizione dell’assenza di ricovero, salvo il caso particolare in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria: è il caso del ricovero ospedaliero in cui la persona può necessitare della vigilanza di un parente. Altra condizione è l’assenza di attività lavorativa da parte della persona disabile da assistere. Altro requisito è la convivenza nel caso in cui il congedo retribuito sia richiesto dal coniuge, dai figli, dai fratelli o sorelle della persona con handicap. Ovviamente si deve trattare di persona con handicap in situazione di gravità. Il primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona gravemente disabile. In mancanza, o se anche il coniuge è affetto da patologie invalidanti, hanno diritto il padre o la madre, senza limiti di età. In mancanza, o in presenza di cause invalidanti del padre e della madre, ha diritto a usufruire del congedo il figlio convivente. In mancanza, o in caso di invalidità anche del figlio, ne beneficiano fratelli e sorelle conviventi. Altrimenti, parenti e affini fino al 3° grado. I permessi sono consentiti fino a due anni, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del raddoppio dei congedi. Accanto ai periodi di congedo retribuito vi sono i periodi di congedo non retribuito che può essere richiesto da ogni lavoratore per gravi e documentati motivi familiari. Il lavoratore che abbia già usufruito del congedo non retribuito non può valersi del congedo biennale retribuito. Il congedo, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza della stessa persona, ad eccezione del caso dell’assistenza dello stesso figlio con handicap riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente. Il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. E’ soggetto a contribuzione figurativa. Non si maturano però ferie, tredicesima mensilità e Trattamento di Fine Rapporto.
La normativa di riferimento è la seguente: L. 104/ 1992; L. 388/2000; L. 53/2000; D. lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità); D. lgs. 119/2011, (Riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi). Si veda poi Corte Cost. 18.7.13 n. 2013.
Per altre informazioni su come presentare la domanda, per l’eventuale indennità di accompagnamento, diritti o altro, si possono consultare, ad esempio, questi siti:
www.disabili.com
Inoltre, per quanto riguarda il diritto di rilascio del contrassegno per automobili adoperate da invalidi, leggere qui
Per conoscere la normativa dell'ACI - Automobile Club d'Italia - sull'uso corretto del contrassegno per disabili cliccare qui. E' importante sottolineare che il regolamentato può variare da Comune a Comune e che per conoscere nel dettaglio le Zone a Traffico Limitato (ZTL) e le Aree Pedonali Urbane (APU), si consiglia di contattare la Polizia Municipale del Comune interessato