Diritti dei malati di ictus

Amministratore di sostegno

Con una serie di domande e risposte cerchiamo di spiegare in modo semplice cosa sia e come si ottenga un Amministratore di Sostegno.

Con una serie di domande e risposte cerchiamo di spiegare in modo semplice cosa sia e come si ottenga un Amministratore di Sostegno.


D: Come agire quando il nostro caro non è tornato nelle condizioni precedenti, cioè quando non siamo più sicuri che abbia una capacità di giudizio e una capacità decisionale che gli permettano di agire in modo appropriato relativamente alla propria salute o vita di relazione e alla gestione economica del patrimonio personale e familiare?
R: Occorre fare richiesta di un Amministratore di Sostegno.
D: Quando posso fare ciò?
R: Precedentemente o contestualmente alla domanda di invalidità – da rivolgere all'INPS.
D: In che modo lo richiedo?
R: Le persone che si prendono cura del malato possono inoltrare al giudice competente, direttamente o attraverso un avvocato. la domanda per ottenere l’assegnazione di un Amministratore di Sostegno.
D: Ma cos'è l’Amministratore di Sostegno?
R: E’ uno strumento previsto dall'art. 404 del Codice Civile, che stabilisce che “La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un Amministratore di Sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo ove questa ha la residenza o il domicilio”.
D: In quali casi può essere nominato?
R: La casistica è molto articolata; vi rientrano sicuramente:

  • i soggetti colpiti da ictus cerebrale.

Ma anche:

  • coloro che sono affetti da sindrome di Down o da insufficienza mentale di gravità media
  • chi sia affetto da patologia psichiatrica con momenti di scompenso
  • soggetti affetti da malattia di Alzheimer
  • soggetti con disturbi della personalità
  • soggetti affetti da sindromi depressive
  • soggetti affetti da ludopatia o altre forme di compulsione
  • invecchiamento della persona.

D: Chi presenta la domanda e a chi la deve presentare?
R: Il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno può essere presentato:

  • dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore (nel caso che il soggetto sia già sottoposto alla misura della interdizione o dell’inabilitazione) ovvero dal pubblico ministero
  • dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza del disabile.

Il ricorso si presenta al Giudice Tutelare del luogo in cui risiede o ha domicilio il soggetto infermo o disabile. Il Giudice Tutelare ha sede presso il Tribunale. Il Giudice provvede entro 60 gg dalla presentazione del ricorso; nei casi urgenti può provvedere addirittura in pochi giorni.
Il Giudice indica con precisione la durata (che può essere a tempo indeterminato oppure no) dell’incarico dell’Amministratore di Sostegno e soprattutto degli atti che egli può compiere nonché delle spese che può sostenere. L’Amministratore di Sostegno deve tenere una regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto periodicamente al giudice tutelare.
D: Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno?
R: Il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona idonea e quindi anche soggetti estranei al beneficiario: professionisti e non (avvocati, notai, commercialisti, geometri, psicologi, educatori, volontari) che per le loro competenze e doti siano disponibili ad assumere il ruolo di Amministratori di Sostegno. Province, Comuni, persone giuridiche (soggetti pubblici ed enti riconosciuti), società, associazioni e fondazioni, consorzi socio-assistenziali ed anche le ASL, collocati sul territorio. Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
D: Quali atti può compiere?
R: Sono mutevoli di volta in volta.
Esempi:

  • ottenere dal soggetto interessato il “consenso informato“ senza il quale non potrebbero essere posti in atto trattamenti sanitari particolarmente rilevanti per la salute della persona
  • il matrimonio, la separazione personale o il divorzio, il testamento
  • richiedere e ottenere la rimozione di barriere architettoniche o la collocazione abitativa.
  • la domanda per lo svolgimento di attività lavorativa, la riscossione di pensioni o rendite, provvedere ai pagamenti ecc.
  • per gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio gli atti di disposizione di beni immobili, l’Amministratore di Sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al compimento parte del Giudice Tutelare.

Attenzione: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno.
D: Si può nominare ora per allora, ossia per la futura incapacità della persona?
R: Si, la legge consente la designazione dell’Amministratore di Sostegno in previsione della propria e futura incapacità: detta scelta potrà essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il soggetto designato potrà compiere tutti gli atti sopra indicati ma soprattutto lo strumento della designazione futura può essere per le scelte terapeutiche (consenso informato) e per la scelta di determinate terapie.
D: Perché e quando è meglio essere supportati da un avvocato?
R: Il ricorso deve essere il più completo possibile per consentire al Giudice di provvedere in maniera puntuale e tempestiva. E’ necessario, infatti, dettagliare le residue capacità del beneficiario e, in particolare, le azioni che può svolgere in autonomia (es. gestione di piccole somme di denaro), quelle che è in grado di compiere con l’assistenza dell’Amministratore (es. dove trascorrere le vacanze), quelle che non è in grado di compiere da solo (es. gestione di beni di proprietà, apertura e gestione di conto corrente).
Pertanto un avvocato, oltre ad avere una maggiore dimestichezza in materia, può individuare con maggiore esperienza le necessità della persona bisognosa (ad esempio può individuare gli ambiti di operatività dell’Amministratore di Sostegno per gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, può chiedere al Giudice nei casi più gravi una misura interdittiva più forte, ossia l’interdizione o l’inabilitazione, è capace di osservare con maggiore scrupolo i termini del procedimento, le notifiche, i depositi in tribunale di atti e documenti. 
Infine, può accadere che il soggetto destinatario della misura dell’Amministratore di Sostegno possa egli stesso fare ricorso a un legale per opporsi al procedimento e questo per vari motivi, ma sostanzialmente per lasciare le cose inalterate, non sempre a suo beneficio. 
Inoltre, il Giudice Tutelare, quando riceve il ricorso, gode di ampi poteri: convoca e sente il ricorrente, sente la persona cui il procedimento si riferisce (recandosi, se del caso, presso il luogo in cui si trova), ascolta il coniuge, il convivente, i parenti e affini, i responsabili dei servizi sanitari coinvolti nella cura della persona, il Pubblico Ministero. 
Ecco perché spesso lo strumento dell’avvocato si rende particolarmente utile a tutela della persona bisognosa e per chi promuove il procedimento.

ALICe

A.L.I.Ce. Italia ODV

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